Imprese sociali
L’impresa sociale, individuata dal recente Dlgs 112/2017 che sostituisce il precedente Dlgs 155/06, non rappresenta un soggetto giuridico a sé, ma una qualifica che può essere assunta da soggetti costituiti con diverse forme giuridiche (società di capitali, cooperative, etc.). Le imprese sociali sono quindi definite come “enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”. Rimandando al testo del Dlgs 112/2017 per approfondimenti, si evidenziano alcuni elementi rilevanti:
– Si considerano attività di interesse generale: servizi, prestazioni e assistenza sociale; servizi, prestazioni e assistenza e sociosanitaria; educazione, istruzione e formazione professionale, universitaria, post-universitaria o extrascolastica (se finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo); tutela dell’ambiente e delle risorse naturali; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; radiodiffusione sonora a carattere comunitario; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore; cooperazione allo sviluppo; attività svolte nell’ambito o a favore del commercio equo e solidale; servizi finalizzati all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; housing sociale; accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
– Si considera di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati lavoratori molto svantaggiati (ai sensi di legge) e/o persone svantaggiate o con disabilità, beneficiari di protezione internazionale o persone senza fissa dimora per almeno il 30% del totale dei dipendenti
– Le cooperative sociali e i loro consorzi hanno di diritto la qualifica di imprese sociali.
– L’assenza di scopo di lucro implica che l’impresa sociale debba destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio. L’impresa sociale può tuttavia destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali:
– Se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale, oppure alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
– Erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali