Start-up innovativa
- tipologia di impresa riconosciuta giuridicamente nell’ordinamento italiano dalla legge 221/2012, che, al fine di agevolare la nascita di nuove attività imprenditoriali innovative conferisce alcuni vantaggi (ad esempio organizzativi, fiscali, etc.) se iscritta all’apposito registro delle start-up innovative (vai al registro).
L’iscrizione è concessa alle organizzazioni che rispondono alle seguenti caratteristiche:
– È stata costituita da non più di 60 mesi rispetto alla domanda di iscrizione
– La sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale è in Italia o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
– Il valore totale della produzione annua è inferiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività
– Non distribuisce e non ha ancora distribuito utili
– Ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti
e servizi innovativi ad alto valore tecnologico
– Non è stata costituita da fusione, scissione, o a seguito di cessione d’azienda a o di ramo d’azienda
– È possesso di almeno uno dei 3 seguenti requisiti:
1) Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del valore maggiore tra costo e valore della produzione
2) Impiega come dipendenti o collaboratori, in percentuale maggiore o uguale a 1/3 della forza lavoro, personale in possesso di dottorato di ricerca, oppure, in percentuale superiore a 2/3, personale in possesso di laurea magistrale
3) È titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto per un’invenzione di tipo industriale, biotecnologico, relativa a semiconduttori o nuove varietà di specie vegetali